Statuto

TITOLO I 

ART.1: Denominazione, Sede e Durata

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli art. 36 e segg. del Codice civile, una associazione senza fini di lucro, non commerciale, apartitica e apolitica, che assume la denominazione di “Agile Community Campania” (AC2). 

La durata dell’Associazione è illimitata. 

Lo scioglimento deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci. 

 

 

TITOLO II 

ART.2: Finalità

L’associazione “Agile Community Campania” (di seguito semplicemente Associazione) ha lo scopo di svolgere attività in favore di associati o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. 

Essa opera senza scopo di lucro e si pone, nell’ambito delle tecnologie informatiche, gli obiettivi indicati nella Carta Associativa:

  • Mission: Diffondere la Cultura Lean e Agile in Campania, e al Sud in generale, mantenendo viva e attiva la comunità delle persone che si riconoscono nel Manifesto Agile e nei principi di Lean Thinking;
  • Valori: Cultura Aperta, Collaborazione e Trasparenza;
  • Azioni: Promuovere e organizzare conferenze e manifestazioni a tema, incoraggiando le iniziative degli associati tese a ricambiare a loro volta quanto ricevuto dalla community.

Per il raggiungimento di tali scopi l’Associazione potrà:

  • avvalersi prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati;
  • raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l’economia e la funzionalità dell’Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
  • dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
  • organizzare e gestire manifestazioni a carattere tecnico, seminari e corsi di formazione, nonché la preparazione e la diffusione (mediante appropriati mezzi cartacei, multimediali, telematici, o altri ritenuti idonei) di materiale informativo;
  • svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi.

 

 

TITOLO III

ART.3: Soci

Il numero dei soci è illimitato. 

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi di cui all’art.2 e che si impegnino a realizzarli.

 

ART.4: Adesione

Chi intende essere ammesso all’Associazione come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda (predisposta dal Consiglio Direttivo) al Consiglio Direttivo stesso e versando la quota annuale.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. 

All’atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale (fisica e/o virtuale) ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’associazione previo assenso scritto del socio.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento esplicito di rifiuto della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata accolta.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

I soci si suddividono in:

  • soci fondatori: partecipano alla costituzione dell’Associazione;
  • soci ordinari: sostengono l’Associazione tramite la quota associativa annuale;
  • soci benefattori: sostengono l’Associazione in misura economica rilevante;
  • soci onorari: sono soggetti proposti dai soci fondatori per i loro titoli, riconoscimenti, cultura utilizzata per l’attività dell’Associazione.

A prescindere dalla categoria tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.

 

ART.5: Diritti e Doveri dei Soci

La qualifica di socio dà diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
  • a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative e riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

I soci sono tenuti:

  1. al pagamento della quota associativa annuale all’atto di presentazione della richiesta di iscrizione a socio;
  2. all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
  3. a partecipare alle assemblee esercitando il diritto di voto;
  4. a impegnarsi, nei limiti delle proprie possibilità nello svolgimento delle attività dell’Associazione e in quelle volte al suo progredire.

 

ART.6: Quota di adesione

La quota di adesione è annuale e deve essere versata entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio

Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

ART.7: Rinuncia o perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per dimissione esplicitaesclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

In caso di dimissioni, il socio dovrà presentarle per iscritto al Consiglio Direttivo, con la restituzione dell’eventuale tessera sociale fisica, ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

Per quanto riguarda l’eventuale esclusione, la stessa sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

  • non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  • svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  • che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.

L’esclusione del socio deve essere notificata all’interessato a mezzo posta elettronica o raccomandata contenente le motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione.

Il mancato versamento della quota associativa, secondo i termini di cui sopra, comporta automaticamente la perdita della qualifica di socio senza necessità delle suddette formalità.

L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

 

ART.8: Diritto di rivalsa

L’associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali contro la reputazione o il patrimonio della stessa.

 

 

TITOLO IV

ART.9: Risorse economiche - Fondo Comune

L’associazione trae le risorse economiche per il suo finanziamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: conferenze, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali descritte all’Art. 2.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L’Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al presente articolo lettere b), c), d), e), nonché per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni del reddito imponibile di cui all’art 22 della L 383 del 7.12.2000.

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, la stessa devolverà il suo patrimonio ad altra associazione con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta o ammessa dalla Legge.

Eventuali spese sostenute, previa autorizzazione del Presidente o del Segretario, in nome e per conto dell’Associazione, saranno rimborsate alla presentazione della documentazione.

 

ART.10: Esercizio Sociale

L’esercizio sociale è annuale e va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all’Assemblea degli associati per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

 

 

TITOLO V

ART.11: Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • le Assemblee degli associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Segretario;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo.

 

ART.12: Assemblea Generale

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. L’attuazione delle decisioni assunte spetta al Consiglio Direttivo.

L’assemblea generale è convocata in sessione ordinaria e straordinaria:

  • l’Assemblea Ordinariadelibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell’Assemblea Ordinaria:

  • elezione del Consiglio direttivo;
  • elezione eventuale del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • approvazione del rendiconto economico-finanziario;
  • approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
  • approvazione di eventuali Regolamenti;
  • deliberazione in merito all’esclusione dei soci
  • l’Assemblea Straordinaria, di norma, è tale quando si riunisce per deliberare sulle

modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

 

ART.13: Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea viene convocata con preavviso di almeno 15 giorni tramite posta elettronica o fax, con contestuale pubblicazione nel sito internet dell’Associazione.

La convocazione dell’assemblea deve prevedere l’ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l’assemblea, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L’Assemblea ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) o da almeno un quinto degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

La seconda convocazione avviene quando nella prima non si verifichino i requisiti di regolarità definiti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

È ammesso che le riunioni assembleari possano svolgersi anche per via telematica attraverso adeguati mezzi di videoconferenza/telepresenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale sugli argomenti trattati.

Le modalità di svolgimento per via telematica sono pubblicate sul sito internet dell’Associazione contestualmente alla convocazione dell’Assemblea.

Le riunioni assembleari per via telematica sono sempre ammissibili salvo specifica richiesta contraria da parte di almeno un socio.

Verificandosi questi requisiti, l’Assemblea si considera svolta nel luogo in cui si trova il Presidente.

L’assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

 

ART.14: Svolgimento dell’assemblea

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.

In caso di assenza del Segretario, l’Assemblea nomina un Segretario d’Assemblea (possibilmente Consigliere). 

Ove necessario, l’Assemblea nomina eventualmente uno o più scrutatori.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente d’Assemblea e dal Segretario d’Assemblea.

 

ART.15: Consiglio Direttivo

L’Associazione è retta ed amministrata dal Consiglio Direttivo composta da un massimo di 7 (sette) membri eletti durante l’assemblea dei soci con le modalità descritte all’articolo 16. 

In caso di impossibilità a coprire la carica per impedimento o dimissioni da parte di un consigliere, si ridurrà il numero degli amministratori in carica convocando un’Assemblea Straordinaria.

Il consiglio dura in carica 3 anni e i membri possono essere rieletti.

I membri del Consiglio Direttivo non possono agire in nome dell’Associazione se non previa delibera del Consiglio stesso.

La carica di consigliere e gratuita.

 

ART.16: Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed un Segretario.

Le cariche elettive potranno decadere, su richiesta dell’Organo di competenza, nel caso in cui l’interessato sia assente ingiustificato per almeno cinque sedute consecutive di propria competenza, grave inadempienza o contravvenzione di quanto specificato nel presente statuto e naturalmente in caso di dimissioni, nelle modalità previste dalla legge.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail inviata attraverso servizio di Posta Elettronica o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. 

Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  • curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  • redigere il rendiconto economico – finanziario;
  • predisporre gli eventuali regolamenti interni;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  • deliberare il recesso e l’esclusione degli associati;
  • nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vista dell’Associazione;
  • compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
  • vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento;

 

ART.17: Presidente

Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione. Solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione e verifica l’osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

L’Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

 

ART.18: Vice Presidente

Il Vice Presidente esercita le mansioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o dimissioni. In quest’ultimo caso, provvede a convocare entro 60 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

 

ART.19: Segretario

Il Segretario tiene i contatti, per la normale amministrazione, coni soci, i vari organi in carica, ed altre eventuali entità esterne (fornitori, dipendenti, collaboratori etc.), nei cui confronti può essere delegato dal Consiglio Direttivo, o dal Presidente, o dal Vice Presidente anche per specifici atti e operazioni. È autorizzato, al pari del Presidente e del Vice Presidente, nei confronti di eventuali Istituti di Credito, Poste, Banche e simili ad aprire conti correnti e al loro utilizzo, certificato, per tutte le varie operazioni necessarie allo svolgimento dell’attività sociale.

Il Segretario si interessa della gestione della cassa e, insieme agli altri Consiglieri, dei vari libri e documenti obbligatori o importanti della società.

Cerca di partecipare a tutte le assemblee dell’Associazione normalmente con la funzione di Segretario d’Assemblea.

 

ART.20: Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall’ Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica fino alla chiusura dell’anno sociale. 

Ove necessario, nomina al proprio interno il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

 

ART.21: Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei

Conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

 

ART.22: Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. 

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti gli eventuali beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. Le relative spese saranno a carico dell’Associazione stessa.

La nomina del liquidatore deve essere deliberata dall’Assemblea straordinaria con maggioranza semplice.

L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo  preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM 11. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure  a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART. 27: Ulteriori aspetti

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

 

 

TITOLO VI

ART. 28: Norme Transitoria

In sede di costituzione, il Consiglio Direttivo, tra i cui membri il Presidente, il Vice Presidente e il

Segretario, sono individuati e nominati nell’atto costitutivo dell’Associazione, fino ad almeno la prima Assemblea dei Soci. 

Il presente Statuto entrerà in vigore alla sua approvazione definitiva durante la prima Assemblea dei Soci.

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